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TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE - FINALITÀ - AMBITO E DOMICILIO

 

ARTICOLO 1 

DENOMINAZIONE E REGIME GIURIDICO

 

1. È costituita l’Associazione E.T.S. “Centro di documentazione sull’architettura contemporanea in Toscana” (acronimo Cedacot) con sede in Pescia (PT).

2. L’Associazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “ente del terzo settore” o l’acronimo “E.T.S.”.

3. Essa è un’organizzazione autonoma e apolitica che non persegue scopi di lucro.

4. La Associazione ha carattere volontario e ha durata indeterminata; è regolata dalle vigenti norme di legge in materia e dal presente statuto e ha come obiettivo complementare la cooperazione internazionale.

 

ARTICOLO 2

FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

 

1. L’Associazione persegue in via esclusiva gli scopi e le finalità di solidarietà sociale di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117 (Codice del terzo settore), di cui all’articolo 5, comma 1. In particolare l’Associazione intende:

a) raccogliere, studiare e diffondere documentazioni e contributi riguardanti aspetti tecnici, scientifici e legali riferiti ai beni culturali immobili e mobili, integranti il patrimonio storico artistico a livello nazionale e internazionale, alla loro protezione, conservazione, restauro e corretta gestione;

b) coordinare, promuovere e stimolare l’interscambio di informazioni riguardanti il patrimonio storico architettonico e paesaggistico alle diverse scale di progetto e la produzione delle industrie artistiche collegate al settore edilizio, con particolare attenzione per le opere di architetti che hanno operato in Toscana, e intraprenderne in varie forme la valorizzazione;

c) promuovere la realizzazione, a livello nazionale e internazionale, di corsi superiori, seminari, workshops, congressi, esposizioni, giornate di studio o iniziative similari in collaborazione con dipartimenti universitari, centri di ricerca, musei e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali;

d) stimolare e promuovere la conoscenza e diffusione della formazione, dell’evoluzione, degli apporti, delle proiezione internazionale e delle caratteristiche del patrimonio storico artistico architettonico e paesaggistico, nonché elaborare proposte e progetti per la sua conservazione e protezione attraverso équipes multidisciplinari di esperti che partecipano alla Associazione;

e) contribuire alla promozione di progetti indirizzati al recupero di tecniche artigianali specializzate, relative al patrimonio storico artistico architettonico e all’arte del verde ornamentale;

f) promuovere e stimolare l’interscambio di studiosi, professionisti e specialisti del settore, nonché di tecnologie dei materiali, metodi e tecniche di protezione, conservazione e restauro del patrimonio costruito;

g) mantenere con le competenti Amministrazioni pubbliche italiane rapporti di collaborazione per la protezione e gestione del patrimonio, cosi come con centri analoghi, musei, università e istituzioni analoghe;

h) contribuire al superamento della concezione statica del patrimonio e all’arricchimento della sua relazione costante e dinamica con il territorio e con la regione di appartenenza;

i) raccogliere e conservare, anche in forma digitale, archivi di disegni, fotografie, plastici, ecc., relativi all’architettura e al paesaggismo in Toscana nell’età contemporanea;

l) promuovere la conoscenza, in tutte le sue forme, del patrimonio architettonico e paesaggistico a livello territoriale, nazionale e internazionale, cercando di coinvolgere le istituzioni pubbliche e private, locali e non;

m) formazione e aggiornamento professionale.

2. È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, che comunque non possono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

 

ARTICOLO 3 

ATTIVITÀ

 

1. Per il conseguimento di tali finalità, l’Associazione si propone di esercitare, indicativamente, le seguenti attività:

a) Organizzare i suoi servizi interni.

b) Acquistare beni immobili, mobili o di equipaggiamento.

c) Accettare donazioni e sovvenzioni pubbliche o da privati.

d) Proporre fonti di finanziamenti differenti da quelle delle sovvenzioni e contributi, mediante la valida e legale emissione di pubblicazioni a stampa o in forma multimediale nei vari supporti, video, CD, etc., nonché mediante l’organizzazione di corsi di aggiornamento, di viaggi di studio, etc.

e) Organizzare conferenze, congressi, altre attività, come specificato nell’art. 2.

f) Costituire un’organizzazione territoriale.

2. L’Associazione  potrà svolgere ogni altra attività, anche di natura commerciale, purché diretta alla migliore attuazione delle finalità e delle attività sopra menzionate.

3. L’Associazione non ha scopo di lucro: i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere ripartiti fra gli associati, neppure in forme indirette. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato a favore delle attività istituzionali sopra previste.

 

ARTICOLO 4 

AMBITO DI OPERATIVITÀ

 

1. L’ambito di operatività dell’Associazione è di carattere nazionale e internazionale, anche in cooperazione e coordinamento con organismi nazionali e internazionali pubblici e/o privati, ai fini della ricerca di soluzioni e alternative idonee e innovative nei riguardi del patrimonio storico, artistico e culturale.

 

ARTICOLO 5

SEDE LEGALE

 

1. La sede legale è stabilita in Pescia (PT). 

2. La sede legale potrà essere cambiata con una decisione del Consiglio Direttivo.

3. La variazione della sede legale non necessita l’apertura dell’iter aggravato, richiesto per le modifiche statutarie. Di tale provvedimento dovranno essere edotti gli uffici competenti, mediante doverosa comunicazione ad opera della Segreteria.

 

 

 

TITOLO SECONDO 

DEI SOCI

 

 

ARTICOLO 6 

CONDIZIONE DI SOCIO

 

1. Sono ammessi all’Associazione tutti i soggetti, persone fisiche, persone giuridiche, Enti Pubblici non economici, Enti e organizzazioni di ogni tipo, che condividano gli scopi e che accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. Con il presente statuto si sancisce l’uniformità del rapporto associativo e si stabilisce che ogni diversa qualificazione tra i soci ha natura prettamente formale, restando il rapporto tra gli stessi strettamente egalitario.

2. Esistono quattro categorie formali di soci: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Collaboratori. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

a) “Soci Fondatori”

Sono quei soggetti che hanno costituito l’Associazione.

b) “Soci Ordinari”

Sono quei soggetti che, in virtù dell’identità con gli obiettivi perseguiti dall’Associazione, chiedono di essere ammessi al suo interno per  collaborare e sono accettati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa.

c) “Soci Onorari”

Sono quei soggetti che in virtù dei loro servizi prestati all’Associazione, o dei loro riconosciuti meriti scientifici e professionali relativi alla protezione, restauro, conservazione, recupero, diffusione o accrescimento del patrimonio storico artistico e culturale, sono designati dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo. 

d) “Soci Collaboratori”

Sono quei soggetti che prestano la loro collaborazione per lo sviluppo degli obbiettivi, finalità e attività dell’Associazione, e che per questo sono accettati dal Consiglio Direttivo.

3. La domanda d’ingresso all’Associazione sarà indirizzata al Consiglio Direttivo che deciderà per ciascun caso specifico.

Le domande di adesione che, dopo essere state debitamente valutate da parte del Consiglio Direttivo, vengono respinte saranno comunicate  per iscritto a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica all’interessato, il quale entro un mese dalla data della comunicazione, potrà allegare una documentazione a suo favore; sulla base di questa, il Consiglio Direttivo potrà riconsiderare l’istanza oppure confermare il rifiuto.

 

ARTICOLO 7 

DIRITTI DEI SOCI

 

1. Tutti i Soci hanno i seguenti ed eguali diritti:

a) Partecipare all’Assemblea Generale dell’Associazione e occupare cariche in seno al Consiglio Direttivo, con diritto di parola e di voto, purché in regola con la qualifica di socio. Ogni socio (iscritto da almeno tre mesi nel relativo Libro degli associati) ha diritto ad un voto nell’Assemblea. Essi godono dell’elettorato attivo e passivo per la scelta di coloro che dovranno ricoprire cariche negli Organi dell’Associazione. Nel caso di soci rappresentati da “enti del Terzo Settore (ETS)”, da “enti pubblici non economici” e da altre associazioni senza fini di lucro dovranno indicare, al momento dell’ingresso nell’Associazione, la persona che avrà la rappresentanza nell’Assemblea e che potrà essere eletta per ricoprire le cariche negli organi dell’Associazione medesima. 

b) Esercitare il diritto di voto per tutte le deliberazioni di competenza dell’Assemblea, comprese le modifiche e l’approvazione dello statuto sociale.

c) Ricevere le pubblicazioni o gli altri lavori editi dall’Associazione, secondo le condizioni che vengono stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

 

2.   I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

 

 

ARTICOLO 8

DOVERI DEI SOCI

 

1. Sono doveri dei Soci:

a) Adempiere a quanto stabilito nel presente statuto e nei regolamenti che possono essere adottati, così come nelle risoluzioni e determinazioni prese validamente da parte degli Organi Direttivi.

b) Adempiere alle responsabilità delle cariche per le quali risultano eletti.

c) Svolgere la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

d) Salvaguardare il buon nome e la reputazione dell’Associazione.

e) Comunicare il cambio di domicilio.

2. La quota associativa è intrasmissibile.

 

ARTICOLO 9

PERDITA DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

 

1. La condizione di socio potrà perdersi definitivamente o essere sospesa fino a un anno per le seguenti cause:

a) richiesta dello stesso interessato comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) mancato adempimento agli obblighi riconosciuti nel presente Statuto su decisione dell’Assemblea dell’Associazione.

 

ARTICOLO 10

PROCEDIMENTO

 

1. La decadenza della condizione di socio diviene operativa direttamente su richiesta volontaria.

2. Negli altri casi il Consiglio Direttivo darà inizio all’istruttoria di decadenza, nominando un istruttore e Segretario. Il Consiglio notificherà la procedura al socio, esponendo la motivazione della pratica di decadimento ed il nominativo dell’Istruttore.

a) Al termine di trenta giorni decorsi dal ricevimento della comunicazione a mezzo raccomandata r.r. o posta elettronica certificata, il socio  potrà formulare le giustificazioni ritenute idonee e convenienti. Presa visione delle stesse, il Consiglio Direttivo deciderà sul permanere o meno delle ragioni che inducono alla perdita definitiva del diritto o alla sospensione fino ad un anno, della condizione di Socio. La decisione verrà comunicata a mezzo raccomandata r.r. o posta elettronica certificata  entro quindici giorni al Socio.

b) Se l’istruttoria si concluderà con la proposta di una sanzione, il Consiglio Direttivo dovrà sottoporla alla decisione dell’Assemblea Generale che deciderà in ultima istanza. Tale risoluzione verrà comunicata a mezzo raccomandata r.r. o posta elettronica certificata al Socio e sarà iscritta negli atti dell’Associazione.

 

 

 

TITOLO TERZO

DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

 

ARTICOLO 11

ORGANI COLLEGIALI 

 

1. L’Associazione avrà i seguenti Organi Collegiali:

Assemblea Generale;

Consiglio Direttivo;

Comitato Esecutivo.

2. Subordinatamente alle singole circostanze che si presenteranno caso per caso, potranno essere costituiti gruppi di lavoro, sezioni speciali o altre determinate formazioni, subordinando i relativi regolamenti alle disposizioni del regime interno del Associazione.

3. Se il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno potrà essere costituito il Comitato Scientifico, composto da tre a cinque componenti,  che rimarranno in carica fino alla data di scadenza del Consiglio Direttivo. I componenti possono essere rieletti.

4. Tutte le cariche statutarie inerenti gli Organi Collegiali dell’Associazione sono onorifiche e gratuite, per cui non può essere attribuito a queste e a nessun altro associato, alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

 

ARTICOLO 12

COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE

 

1. L’Assemblea Generale è l’organo supremo di governo dell’Associazione ed è formata da tutti gli associati.

2. L’Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo; può altresì essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati.

3. La convocazione deve effettuarsi mediante posta elettronica o avviso pubblicato sul sito web dell’Associazione, se istituito, e deve  contenere l’ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno un’ora dopo la prima; la convocazione deve essere inviata a ciascun socio o deve essere pubblicata almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

4. Le riunioni delle assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, valgono le norme di cui al secondo e terzo comma dell’art. 21 del Codice Civile.

5. L’Assemblea delibera su quanto a lei demandato per legge o per statuto; in particolare:

a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

b) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;

d) delibera sull’esclusione degli associati;

e) delibera sulle modifiche del presente Statuto;

f) approva i Regolamenti dei lavori assembleari e i Regolamenti operativi interni all’Associazione;

g) delibera sulle operazioni straordinarie (scioglimento, trasformazione, fusione, scissione ecc..) dell’Associazione;

h) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.

6. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati che, al momento della convocazione, risultino iscritti nel relativo Libro degli associati da almeno tre mesi.

7. In Assemblea gli associati possono farsi rappresentare, con delega, da altri associati anche se rivestono cariche sociali; ciascun associato non può rappresentare più di altri due associati.

8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza, essa nomina il proprio Presidente.

9. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario dell’Assemblea e, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori.

10. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

11. Delle riunioni dell’assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa ed eventualmente dagli scrutatori. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

ARTICOLO 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a undici membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dal Codice Civile all’art. 2382. I membri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato con l’atto costitutivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente e, eventualmente, un Vice Presidente (il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento), un Segretario, un Tesoriere e, qualora lo ritenga opportuno,  il Comitato Esecutivo. Le funzioni di Segretario e  Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

5. È compito del Consiglio Direttivo adempiere ai compiti demandati dalla legge all’organo amministrativo degli Enti del Terzo Settore, compresa l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e tutti gli altri obblighi di pubblicità previsti dalla legge. 

6. Il Consiglio Direttivo può  nominare eventuali dipendenti determinandone la retribuzione; può nominare inoltre figure professionali o specialistiche, come quelle relative ai servizi di pubblicazione, di biblioteca, di archivio, di informatica, di documentazione etc., determinandone il compenso; può  conferire  incarichi  per l’esecuzione di specifici progetti determinandone il compenso. 

7.  Il Consiglio Direttivo può compilare i regolamenti per il funzionamento della Associazione, da sottoporre alla approvazione della Assemblea.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque, almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e a quello consuntivo.

9. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per ciascuna  riunione si redige il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

10. Il Presidente – o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente – rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; inoltre cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

11. Il Presidente ha facoltà, in caso di comprovati motivi di urgenza, di adottare autonomamente tutti quei provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, provvedendo a darne informazione al Consiglio Direttivo stesso nella prima riunione successiva.

12. Il Segretario del Consiglio Direttivo provvede alla tenuta dei libri sociali, trascrive i verbali delle Assemblee e del Consiglio stesso.

13. Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica dell’Associazione, verifica sui termini e gli importi dei versamenti sociali, definisce gli atti contabili.

 

ARTICOLO 14

ORGANO DI CONTROLLO

 

1. L’Organo di Controllo sarà nominato in caso in cui si verifichino le condizioni previste dall’art. 30, comma 2 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117 e comunque ogni qualvolta l’Assemblea degli associati lo reputi necessario per il corretto svolgimento dell’attività associativa.

2. L’Organo di Controllo sarà composto da tre membri nominati dall’Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

3. L’Organo di controllo, una volta nominato, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, come previsto all’articolo 15, o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale dei Conti iscritto all’apposito registro. Esercita compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il rendiconto economico finanziario sociale sia redatto in conformità alle Linee Guida di prossima emanazione.

 

ARTICOLO 15

ORGANO DI REVISIONE

 

1. In caso di superamento dei limiti previsti dall’art. 31 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, e negli altri casi previsti dalla legge e comunque in caso in cui l’assemblea lo ritenga necessario, l’assemblea degli associati stessa provvederà a nominare un Revisore Legale dei Conti, o da un collegio di revisori composto da tre membri, entrambi iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, eletto dall’assemblea dei soci per un periodo di 3 anni. Il revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

 

TITOLO QUARTO

NORME FINALI 

 

ARTICOLO 16

ENTRATE, PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

 

1. Le entrate della Associazione sono costituite da quote, contributi, erogazioni, donazioni, lasciti  e ogni altra entrata proveniente da terzi,  anche di natura commerciale, eventualmente conseguite dall’Associazione per il perseguimento e il supporto dell’attività istituzionale.

2. Il patrimonio della Associazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili di proprietà della Associazione; 

b) dai beni archivistici e librari di cui l’Associazione ha la disponibilità in prevalenza collocati in locali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di Pescia;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

3. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa.

4. L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. 

 

ARTICOLO 17

SCRITTURE CONTABILI-LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI – ADEMPIMENTI FISCALI

 

1. Le scritture contabili relative sia alle attività istituzionali sia alle attività connesse sono tenute in ordine cronologico e nelle forme previste dalla legge; 

2. Oltre alle scritture, l’Associazione dovrà tenere i libri obbligatori così come previsti dalla legge, ed in particolare il Libro degli Associati, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, entrambi a cura del Consiglio Direttivo, e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei vari organi associativi, a cura dell’organo a cui si riferiscono.

 

 

ARTICOLO 18

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

 

1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea degli associati, la quale nominerà anche il liquidatore e/o i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto in conformità a quanto stabilito nella delibera di scioglimento e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. In ogni caso, esso dovrà essere devoluto per scopi di utilità sociale. 

 

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONI FINALI

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

CeDACoT

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA IN TOSCANA

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